Libro unico per il lavoro
Da Gennaio 2009 sarà introdotto il Libro Unico per il lavoro che sostituirà i seguenti sei registri: paga, matricola, presenze, lavoro a domicilio, d’impresa (agricoltura), autotrasportatori.
Il datore del tutto sprovvisto del nuovo documento o che non lo usa correttamente rischia una sanzione da 500 a 2.500 euro.
Dal 1°gennaio 2009 l'introduzione del nuovo registro comporterà una serie di adattamenti dell'organizzazione di datori d'azienda e studi professionali per l'adeguamento dei software e dei sistemi di registrazione, tenuta e conservazione del libro unico del lavoro, in favore di una successiva più fluida gestione dell'amministrazione del personale.
Il libro unico del lavoro è stato istituito con il decreto legge 112/08 nell'ambito di un processo di ottimizzazione degli adempimenti amministrativi in materia di lavoro. L'obiettivo della norma è quello di sostituire numerosi registri (matricola, presenze, paga, registro d'impresa, libri dei lavoranti a domicilio e registro orario dell'autotrasporto) con un unico libro.
Devono essere iscritti nel libro unico i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli a progetto) e gli associati in partecipazione.
Non è obbligatoria la iscrizione di altre figure atipiche come i tirocinanti e i titolari di borse di studio.
Gli aspetti che meritano particolare attenzione sono quelli relativi agli obblighi e ai tempi di registrazione, nonché all'esibizione del nuovo libro e al regime sanzionatorio.
Partiamo dai lavoratori autonomi, che vanno iscritti nel mese in cui viene percepito il compenso e nel mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
I lavoratori subordinati, invece, devono essere iscritti nel libro indipendentemente dal l'effettiva percezione della retribuzione; mentre per i lavoratori intermittenti, l'iscrizione nel libro avviene nel periodo in cui avviene la "chiamata" del datore di lavoro.
L'esibizione agli organi di vigilanza varia in base al soggetto che conserva il documento: per l'azienda con sede dell'attività stabile deve essere tempestiva (anche via fax o posta elettronica) e avvenire entro la notifica del verbale di primo accesso. Per le aziende con attività mobili o itineranti, invece, il libro dovrà essere esibito entro il temine assegnato in apposita richiesta dei verbalizzanti.
Oggi la comunicazione di assunzione preventiva online costituisce il primo strumento per accertare il lavoro sommerso.
Il libro unico, infine, dovrà essere conservato presso la sede legale del datore o presso il soggetto abilitato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
[17 dicembre 2008]