Nuovi contratti di lavoro

Sono racchiuse in 19 punti le nuove regole della contrattazione collettiva che sostituiscono lo storico accordo del '93, che porta la firma di Carlo Azeglio Ciampi. Obiettivo dell'intesa e' "il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttivita'", anche attraverso "una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica".

L'accordo ha forma sperimentale per quattro anni, conferma i due livelli contrattuali, lega i termini economici dei rinnovi a un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Ecco i 19 punti.

1) L'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese.

2) Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria avra' durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avra' la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale; per la dinamica degli effetti economici si individuera' un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Il recupero degli eventuali scostamenti sara' effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale. Nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sara' demandata ai ministeri competenti.

3) La contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione.

4) La contrattazione collettiva nazionale o confederale puo' definire ulteriori forme di bilateralita' per il funzionamento di servizi integrativi di welfare.

5) Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse.

6) Al rispetto dei tempi e delle procedure definite e' condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sara' stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.

7) Nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale.

8) Saranno definite le modalita' per garantire l'effettivita' del periodo di ''tregua sindacale'' utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato.

9) Le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia.

10) Nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale-contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti.

11) Salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano gia' stati negoziati in altri livelli di contrattazione.

12) Eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato.

13) La contrattazione di secondo livello deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge.

14) Per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle Pmi, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalita' e condizioni.

15) Salvo quanto gia' definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettivita' della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni piu' idonee.

16) Le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalita' e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

17) Salvo quanto gia' definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva.

18) Le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita.

19) Le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti.