Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche´ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
A seguito di un lunghissimo iter parlamentare, partito con la legge Biagi, dalla quale furono stralciate le norme relative, giunge ora a conclusione la possibilità di risolvere le controversie in materia di lavoro attraverso l’arbitrato. Saranno tuttavia i contratti collettivi di lavoro a regolare la materia secondo quanto concordato con tutte le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, tranne la Cgil. Il diritto sostanziale del lavoro, incluso l’articolo 18 dello Statuto, non è stato minimamente toccato.
A partire dall'entrata in vigore di questa legge l'eta' di quiescenza e' fissata, per tutti, al compimento del 65esimo anno di eta' o su istanza dell'interessato, al maturare del 40esimo anno di servizio effettivo, e comunque non oltre i 70 anni. Tale disposizione, a parere del legislatore, porta all'inefficacia della cosiddetta 'rottamazione dei medici' consentita dalla legge 133 del 2008, anche se consente la possibilita' di rimanere in servizio fino a 70 anni con il rischio di contribuire all'invecchiamento della categoria e provocare un irrigidimento delle carriere.
Testo completo DDL collegato alla Finanziaria
Approfondimento dal sito del Ministero delle Politiche Sociali e del lavoro
[05 marzo 2010]