Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto il modello di rendiconto che le associazioni e le organizzazioni destinatarie del beneficio del 5 per mille sono tenute a redigere, relativo alla destinazione delle somme percepite. Disponibili anche le Linee guida per la compilazione.
In base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), l’obbligo di rendicontazione sul 5 per mille deve essere assolto dal beneficiario solo per le somme percepite sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno 2008 e seguenti.
Il 5 per mille
Il meccanismo che prevede di devolvere una parte dell’imposta sul reddito per le persone fisiche (Irpef), pari al 5 per mille, è stato introdotto con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).
Il contribuente ha per legge la facoltà di devolvere una quota dell’Irpef a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie.
In conseguenza dell’elevato numero di contribuenti che si sono avvalsi di tale facoltà per l’anno 2006, il meccanismo è stato proposto nuovamente nelle annualità successive (2007, 2008, 2009 e 2010) con le leggi finanziarie e con la legge 22 maggio 2010, n. 73.
I settori a sostegno della cui attività può essere destinato il beneficio del 5 per mille dell’Irpef sono i seguenti per i quali provvede l’Ente a fianco di ciascuno indicato:
Soggetti del volontariato
Possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell’Irpef i seguenti soggetti:
La procedura
I soggetti beneficiari del 5 per mille dell’Irpef devono presentare domanda di ammissione secondo le regole introdotte annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sezione dedicata al 5 per mille sul sito del Ministero
[09 dicembre 2010]