In vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento Fondo – destinato ai giovani - per l'acquisto della prima casa. Per accedere al fondo bisogna avere meno di 35 anni, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. Mentre, l'immobile da acquistare non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati, non deve essere di lusso e dovrà essere adibito ad abitazione principale. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo sono di ammontare non superiore a 200.000 euro.
Presentazione
In vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
Il Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 è stato pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011.
Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cui complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. (Art. 1)
Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:
Per l'esecuzione delle attività il Dipartimento emana un apposito disciplinare con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore.
In particolare:
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.
Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. (Art. 2)
[17 febbraio 2011]