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Lodo Alfano

Sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

QuirinaleEcco quanto prevede il testo del lodo Alfano:

Sospensione

Sono sospesi, per tutta la durata della carica, i processi penali nei confronti:

  • del presidente della Repubblica,
  • del presidente del Consiglio
  • del presidenti ddel Senato
  • del presidente della Camera

I procedimenti giudiziari che restano sospesi possono anche riferirsi a fatti commessi prima dell'assunzione dell'Alta carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio.

Reati esclusi

Per il capo dello Stato e per il premier restano esclusi i reati commessi nell'esercizio della loro funzione. Continuano infatti ad applicarsi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, che prevedono che il presidente della Repubblica possa essere posto in stato di accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione e il premier possa essere imputato per "reati funzionali", previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Non reiterabilità

La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata una carica, ne assume un'altra. Il testo del lodo prevede espressamente una sola eccezione, quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura.

Ripresa processo in caso di nuova carica

L'emendamento del Pd, che la maggioranza ha accolto, prevede in maniera esplicita che uno dei quattro vertici dello Stato non possa cambiare carica o funzione, nella stessa legislatura, senza che si riprenda il processo nei suoi confronti. Si eliminerebbe così ogni possibile dubbio: il presidente del Consiglio se eletto capo dello Stato non potrebbe godere di nuovo della sospensione, neanche se assumesse la nuova carica nella stessa legislatura.

Rinuncia

Per tutelare il proprio diritto a difendersi in giudizio, chi ricopre l'Alta carica può comunque rinunciare "in ogni momento" alla sospensione.
Non decorre prescrizione

Quando il processo si blocca, viene sospesa anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili.

Tutela delle altre parti

Accogliendo una delle indicazioni della Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva bocciato l'allora "lodo Schifani", la nuova legge prevede che l'altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità.

Entrata in vigore

Il lodo entra in vigore e quindi i processi alle Alte cariche vengono sospesi, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

[23 luglio 2008]
 

 
 
 

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