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Federalismo: ecco il nuovo Stato

Con il via libera del Senato, il federalismo fiscale diventa legge dello Stato. Ecco le novità principali contenute nel provvedimento che ridisegna in profondità la forma di Stato.

Unità nazionale

Un emendamento targato Pd ha ribadito la centralità dell’unità della nazione e la necessità di recuperare il gap tra le varie aree del paese. Il sì dell’aula di Montecitorio alla norma è stato unanime.

Spesa storica

L’articolo 1 stabilisce che il ddl delega costituisce “l’attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti".  Fissa “i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disciplina l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale”.

Costi standard

Tra gli emendamenti all’articolo 2 accolti c’è quello che stabilisce come tra i primi decreti legislativi da approvare c’è quello che “contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni”.

Commissione bicamerale

Viene istituita una Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale. Trenta i membri, tra deputati e senatori, affiancata da un comitato ad hoc delle autonomie locali, di cui faranno parte dodici membri: sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni.

Commissione tecnica paritetica

Nasce la commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. Ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.
Ne fanno parte 30 componenti, dei quali 15 rappresentanti tecnici dello Stato e 15 rappresentanti tecnici degli enti territoriali. Partecipano inoltre alle riunioni un rappresentante tecnico della Camera e uno del Senato e un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.  Sarà creata anche una conferenza “sede di condivisione delle basi informative, finanziarie e tributarie”.

Anagrafe tributaria

Definiti i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Lotta all’evasione fiscale

Il ddl prevede il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto dell’evasione fiscale e l’individuazione di adeguati meccanismi diretti a coinvolgere regioni ed enti locali nell’attività di recupero dell’evasione fiscale.

Fisco regionale

Le Regioni disporranno di tributi e di compartecipazioni erariali, in via prioritaria all’Iva, per finanziare le spese per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e anche le spese statali sulle quali esercitino “funzioni amministrative”.

Irpef

Accolto in commissione, ed approvato in aula, un emendamento del Pd che disciplina principi e criteri per l’esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento. I democratici hanno sostenuto di aver evitato la “balcanizzazione dell’Irpef”, con 21 diverse basi imponibili, una per ogni regione.

Patto di convergenza

Via libera alle misure che riguardano il “patto di convergenza” e il “patrimonio degli enti locali”.

Fondo perequativo

Stabilito il funzionamento del fondo perequativo. È previsto, tra l’altro, un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei costi standard ed alla perequazione della capacità fiscale per abitante, oltre a un ulteriore periodo transitorio di cinque anni in cui lo Stato, con risorse del proprio bilancio, può contribuire alle spese di regioni in cui “emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità” del nuovo assetto finanziario.

Città metropolitane

Salgono a nove le città metropolitane, che sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria (il capoluogo calabrese, assente dalla lista approvata dal Senato, è stato inserito con una modifica in commissione, confermata dall’aula di Montecitorio). In esse non sono comprese le aree metropolitane delle regioni a statuto speciale (Trieste, Palermo, Catania, Messina e Cagliari). La proposta di istituzione delle città metropolitane avviene da parte di Comune e Provincia e su di essa viene svolto un referendum tra tutti i cittadini della Provincia. Con l’istituzione della città metropolitana la Provincia “cessa di esistere”.

Roma capitale – Viene contemplato l’ordinamento transitorio di Roma capitale. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite alla Capitale nuove funzioni amministrative: concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il ministero per i Beni e le attività culturali; sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata; organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità; protezione civile, in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio.

[04 maggio 2009]

 
 
 

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