Migliore Giustizia con la legge sui tempi certi
Prescrizione dei processi in corso in primo grado per i reati inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione se sono trascorsi più di due anni a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del pm senza che sia stata emessa la sentenza. È questo uno dei punti qualificanti del disegno di legge sul processo breve, composto da tre articoli, presentato dalla maggioranza a palazzo Madama dal titolo “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”. L’articolo 1 del provvedimento fissa le modalità per la durata ragionevole per i processi oltre la quale, nel caso in cui il ddl diventi legge, il processo verrà estinto. Nel testo si legge che “non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, due anni per il grado d’appello ed ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio”. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini.
Per quali processi vale?
Queste disposizioni di applicano a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per quei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione. Si precisa che il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data di deposito dell’istanza, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado”. Per quanto riguarda il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Se vengono superati i limiti ragionevoli di durata l’articolo sancisce che il procedimento è estinto “nei processi per i quali la pena editale, determinato ai sensi dell’articolo 157 del Codice penale, è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione”.
Possibilità di sospensione della prescrizione
I termini della prescrizione del processo in due anni saranno sospesi nel caso in cui ci sia un impedimento dell'imputato del suo difensore oppure su richiesta dell'imputato o del suo difensore sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova. Il corso dei termini verrà anche sospeso nel caso in cui venga chiesta l'autorizzazione a procedere o nel caso in cui ci sia un deferimento della questione ad altro giudizio.
I tempi della prescrizione processuale sono sospesi anche per il tempo necessario a permettere l'arrivo dell'imputato da estradare. Nell'art. 2 del provvedimento si prevede che il giudice nei processi per i quali la pena editale determinata ai sensi dell'art. 157 del Cp è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando “dal provvedimento con cui il pm esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado”. Inoltre quando dalla sentenza sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio d'appello e sempre trascorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione.
Non si deve procedere nemmeno in caso di sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso ed è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Il terzo articolo stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le disposizioni si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione.
Una legge che migliora il sistema
Le norme che sono state presentate hanno il merito non solo di arginare l'offensiva persecutoria contro Berlusconi ma anche di garantire una velocizzazione della macchina giudiziaria nei confronti di decine di migliaia di cittadini, finora massacrati dai tempi biblici della giustizia. È falso ciò che sostiene l'Anm che siano a rischio centomila processi. E questo per una serie di ragioni.
Primo: la legge prevederà la prescrizione dei processi in due anni per grado di giudizio escludendo tutti quei reati di maggior allarme sociale, e si applica sin da subito solo ai dibattimenti di primo grado, quindi con un impatto di molto inferiore rispetto al quadro allarmistico che fa l'Anm.
Secondo: sempre l'Anm sostiene che a farne le spese saranno le vittime dei reati, cioè le parti civili; ma anche questo è falso. Succederà casomai il contrario, infatti la legge prevede che nel caso in cui un processo di primo grado si prescriva per aver superato i due anni le parti lese potranno immediatamente avviare l'azione civile per il risarcimento, cosa che oggi è invece prevista solo dopo la sentenza definitiva in Cassazione, cioè dopo oltre dieci anni passati nelle aule di tribunali; quindi, con la nuova legge, le vittime del reato avranno la possibilità di ottenere il risarcimento in tempi più rapidi rispetto ad oggi.
Terzo: l'utilità della legge garantirà una reale efficienza della macchina giudiziaria; non a caso, quando vuole, la giustizia funziona in modo rapidissimo. Il processo Cusani, per esempio, fra indagini, primo grado, Appello e Cassazione durò appena tre anni in tutto; uno dei processi istruiti contro Craxi, a causa di un annullamento della Cassazione, per evitare la prescrizione imminente, inaugurò la notifica a mezzo fax: il procuratore generale inviò nuovamente le carte alla Corte d'Appello di Milano, via fax appunto, per bruciare le tappe e condannare nuovamente Craxi evitando la tagliola della prescrizione. Al contrario, il processo all'ex ministro Carmelo Conte, che fu costretto a lasciare per un'indagine su presunte collusioni con la mafia, dopo diciotto anni si è concluso con la sola assoluzione in primo grado. Siamo di fronte a un caso di delegata giustizia che è emblematico e che fa rumore solo perché riguarda un cittadino "noto". Ma di questi episodi, in Italia, ne accadono a migliaia. Altro che centomila processi a rischio: con la nuova legge i magistrati saranno stimolati a fare finalmente il loro lavoro nei confronti di tutti.
[13 novembre 2009]
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