I quattro capisaldi del ddl sulle intercettazioni
Per intercettare serviranno "gravi indizi di reato" e le utenze telefoniche messe sotto controllo dovranno essere intestate a "soggetti indagati" o riconducibili a persone "a conoscenza dei fatti per i quali si procede".
Nei casi di riprese visive i luoghi dovranno "appartenere o essere in uso" a soggetti indagati o che siano "a conoscenza dei fatti per i quali si procede". Infine le operazioni di ascolto dovranno essere "assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini".
Cambia il testo del disegno di legge sulle intercettazioni: il "pacchetto" di emendamenti (due del governo e una decina del relatore) fissa i nuovi criteri di "procedibilita'" a cui dovro' attenersi chi vorra' "ascoltare". In attesa che la commissione discuta la nuova formulazione del testo la maggioranza presenta le proprie proposte.
Quattro i capisaldi del nuovo testo:
- sussistenza di gravi indizi di reato;
- "nei casi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo, le utenze sono intestate a soggetti indagati" o "sono intestate o effettivamente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
- nei casi di riprese visive un emendamento del governo stabilisce che "i luoghi ripresi appartengono a soggetti indagati o sono effettivamente in uso a soggetti diversi che risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono elementi concreti per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;
- le intercettazioni "sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini".
Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento per come e' stato impostato nella nuova formulazione, sara' un tribunale collegiale - e non piu' un singolo giudice - a permettere le intercettazioni che sono state captate con riprese audio-video. Non entrera' immediatamente in vigore la nuova norma per permettere ai tribunali di organizzarsi.
Procedimenti penali in corso e pubblicazione sui giornali
Per quanto riguarda la applicabilita' delle nuove norme ai procedimenti penali in corso, per i presupposti valgono quelli precedenti per cui si e' avviata un'intercettazione, ma il periodo massimo di durata sara' di 75 giorni, come previsto dalla nuova formulazione. Roberto Centaro, relatore del provvedimento in commissione, chiarisce anche come cambiano le norme sulle registrazioni "fraudolente", attuate con telecamere nascoste: "Due persone parlano, uno dei due sta intercettando l'altro. Se non emerge un reato la persona che intercetta e' punibile dalla legge". Rischio (da sei mesi a quattro anni di reclusione) che correranno, ad esempio, gli autori dei filmati e delle registrazioni nascoste, spesso utilizzate da programmi come "Striscia la notizia" o "Le Iene".
Resta vietata la pubblicazione dei riassunti delle intercettazioni fino a quando non si saranno chiuse le indagini preliminari. Fino a due mesi di reclusione, e un'ammenda da 4 a 20 mila euro, per i giornalisti che pubblicano le intercettazioni. Si alza fino a un massimo di sei anni di carcere (minimo uno) la pena per le "talpe" delle procure che diffondano il contenuto delle intercettazioni.
Per quanto riguarda i reati di mafia e terrorismo resta la formulazione "sufficienti indizi di reato", come condizione per procedere a un'intercettazione. Se, infine, in un'intercettazione telefonica sara' coinvolto un parlamentare ci si dovra' rivolgere alle Giunte per le autorizzazioni di Camera o Senato per richiedere la possibilita' di utilizzarle.
[21 aprile 2010]
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