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Perché questa norma non è incostituzionale. Intervento in aula dell'on. Enrico La Loggia

ENRICO LA LOGGIA. Non rispondo agli insulti né ad espressioni offensive che dovrei definire indecenti, ma che per rispetto delle istituzioni definisco inappropriate. Le respingo, le respingo con sdegno. Certo se si desse finalmente una prova da parte di tutti noi di conoscere cosa siano esattamente le istituzioni e di rispettarle, Enrico La Loggiacome è doveroso che sia, tutto il lima politico ne trarrebbe giovamento. Qualunque attacco personale è sempre da respingere. In qualche caso, come in questa circostanza, anche di più, quando da parte di alcuni si tenta di sovvertire ancora una volta l'ordine democratico del nostro Paese. È ovvio, ma va ribadito, che da parte nostra non ci può essere nessun cedimento nel garantire la sovranità popolare e le sue scelte.

Quanto alla presunta incostituzionalità non varrebbe nemmeno la pena di replicare, vista la strumentalità delle affermazioni contenute nelle pregiudiziali, ma solo per amore dell'arte, come si suol dire, e per corrispondere all'incarico ricevuto dal mio gruppo occorre fare alcune precisazioni sulla norma in questione, la quale prevede che: «Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.»
Essa non è da giudicare incostituzionale, e sapete perché? Perché quando l'avete scritta e votata voi della sinistra (decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), nessuno gridò allo scandalo né invocò presunte questioni di costituzionalità, né qui né fuori da qui. In effetti è una norma assolutamente in linea con la Costituzione. Oggi per una norma sostanzialmente identica, solo più precisa e meglio articolata, state sollevando un polverone che non fa onore né all'istituzione né ai cittadini che qui rappresentiamo.

Non si violano i numerosi articoli della Costituzione da voi citati. In particolare: non si viola il comma 5 dell'articolo 87, che prescrive il vaglio da parte del Presidente della Repubblica dei decreti-legge, in quanto l'articolo 2-ter non è norma immediatamente esecutiva, ma entra in vigore soltanto con la legge di conversione e quindi è sottoposta al vaglio del Parlamento, come tutte le leggi ordinarie; non è vero che si viola l'articolo 77, né l'articolo 3 della Costituzione, in quanto i requisiti di necessità e di urgenza ci sono tutti, data la gravità dell'insicurezza pubblica che penalizza i cittadini onesti, che hanno quindi tutto l'interesse a vedere conclusi i procedimenti per i reati più gravi; non è vero che gli emendamenti agli articoli 2-bis e 2-ter sono eterogenei rispetto alle finalità del decreto-legge, in quanto sono diretti a rafforzare il contrasto giudiziario nei confronti dei reati più gravi; non si viola l'articolo 111 della Costituzione sulla ragionevole durata dei processi, in quanto, se alcuni processi sono rallentati, altri sono accelerati e quindi l'effetto complessivo del provvedimento sulla durata media dei processi è ovviamente neutrale; non è vero che si viola l'articolo 25, comma 1, della Costituzione, perché nessuno viene distolto dal giudice naturale; non è vero che si viola l'articolo 24 della Costituzione, perché non viene colpito affatto il diritto di difesa; non è vero che si viola l'articolo 79 della Costituzione, perché non siamo di fronte a nessuna amnistia occulta in quanto per i processi sospesi si sospendono anche i termini di prescrizione; non è vero che viene violato l'articolo 112 della Costituzione, perché l'obbligatorietà dell'azione penale non viene affatto messa in discussione; non è vero che si viola l'articolo 81 della Costituzione, in quanto dalle modifiche introdotte al Senato, in particolare per effetto degli articoli 2-bis e 2-ter, non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica: dato che si sospendono alcuni processi per accelerarne altri l'effetto, sotto il profilo finanziario, è del tutto neutrale.

Tutti i rilievi di costituzionalità sono pretestuosi e rivelano un pregiudizio di carattere politico nei confronti dell'azione del Governo e della maggioranza che lo sostiene, di forte contrasto nei confronti della criminalità organizzata e non.

Quanto al Consiglio superiore della magistratura, bene avrebbe fatto ad astenersi da valutazioni e giudizi che vanno oltre i poteri ad esso assegnati.

Per questi motivi voteremo contro le pregiudiziali presentate.

[2 luglio 2008]

 
 
 

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