Decreto legge sul trasporto merci pericolose
E’ entrato in vigore il 12 marzo 2010 il decreto legislativo n.35 del 27 gennaio 2010 relativo al trasporto interno di merci pericolose.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficilae n. 58 dell'11 marzo 2010, recepisce le nuove norme europee in materia, in particolare la direttiva 2008/68/CE.
La norma si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea.
Riguarda le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
La direttiva europea 2008/68 stabilisce che gli Stati Membri della comunità Europea si adeguino alla nuova regolamentazione ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea.
Obiettivo del provvedimento è di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.
Esclusioni
Il decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
- mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
- mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
- interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.
Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR *, il RID * e l’ADN *, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.
L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.
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